E’ una delle regole principali dei viaggi in aereo (prima ancora di quelle implementate dopo il tragico 11 settembre): il cellulare va spento alla partenza e riacceso soltanto all’atterraggio, ma perchè? Eppure un’indagine condotta dalla Cea, associazione che raggruppa i colossi mondiali dell’elettronica, ha constatato che un passeggero su tre si è scordato di spegnere il suo dispositivo mobile almeno una volta nella vita. Se questo è vero e lo è altrettanto che quegli stessi aerei non sono precipitati a causa di simili dimenticanze, il divieto è sensato?
La risposta è sì, il divieto ha un senso. Il computer centrale, infatti, potrebbe venire ingannato. Lo spiega Flavio Canavero, docente di Compatibilità elettromagnetica al Politecnico di Torino, “nelle cabine degli aerei, in particolare dietro i pannelli che rivestono le pareti” afferma “corrono cavi, la cui lunghezza può raggiungere una decina di chilometri, che collegano il computer centrale con la rete di sensori che tiene sotto controllo i parametri vitali del velivolo. Se un oggetto che emette un campo elettromagnetico viene a trovarsi nelle vicinanze (per esempio a caso, un telefonino dimenticato acceso) c’è la possibilità che questo campo si ‘agganci’ ai cavi e fornisca un’informazione sbagliata al computer centrale”. La confusione prodotta dall’interferenza del campo elettromagnetico potrebbe mostare una temperatura dei motori sballata, o una quantità di carburante diversa da quella effettiva, ma “intendiamoci, la probabilità che questo succeda è bassa” precisa sempre Canavero “e poi, anche nel caso in cui capitasse, si tenga presente che ognuno dei sistemi di bordo ha un suo ‘gemello’ (talvolta anche due): in caso di anomalia, in pochi istanti scatterebbe una procedura per stabilire se si tratti di una emergenza reale o di un falso allarme”, ma vale la pena rischiare per una telefonata che potrebbe tranquillamente attendere?
A conferma di questa minaccia, seppur remota, Canavero avvisa “per quanto basso, il rischio non è mai pari a zero”. Un problema più concreto consiste invece nell’articolo 1231 del codice della navigazione, dal quale si può estrapolare:
– …chiunque non osservi una disposizione di Legge (…) in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino a euro 206… –